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Democratici di Sinistra - Sinistra Federalista Sarda
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Regolamento
per il secondo congresso
della Federazione di Cagliari dei
Democratici di Sinistra
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Approvato dalla Direzione Federale di Cagliari
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Convocazione del
congresso e Documenti congressuali
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Art.1 Convocazione del Congresso. 1.
Il secondo congresso
della Federazione di Cagliari dei Democratici di Sinistra - Sinistra
Federalista Sarda è convocato a Cagliari i giorni 2-3-4 novembre 2001. 2.
I congressi delle Unità
di Base , delle Unioni Cittadine e delle Unioni Intercomunali si dovranno
svolgere entro il 31 ottobre. Art. 2 Commissione federale per il congresso e per
l'anagrafe degli iscritti. 1-La Direzione Federale di Cagliari elegge, nel
rispetto dell'art. 5 dello statuto, con la maggioranza qualificata dei due
terzi, la Commissione federale per il congresso e per l'Anagrafe degli
iscritti. 2-La Commissione è composta nel rispetto del pluralismo
interno, degli organismi di rappresentanza e di controllo della federazione. 3-Un
rappresentante per ciascuna della mozioni politiche, designati dal primo
firmatario di ciascuna mozione. 4-I
compiti e le funzioni della Commissione sono quelli definiti dai regolamenti
nazionale e regionale 5-La
Direzione Federale delibera di delegare alla Commissione le proprie competenze
stabilite dagli articoli 13-14-18 dello Statuto regionale. 6-La Commissione elegge al suo interno il presidente. Art.3 Progetto 2000 ed altri documenti. 1- Così come previsto dal regolamento nazionale i
congressi, a partire dalle Unità di Base, discutono e votano ordini del
giorno per approvare o modificare il progetto. 2-Il Congresso federale elegge una Commissione,
composta nel rispetto del pluralismo interno, con il compito di raccogliere i
contributi emersi nel dibattito congressuale delle Unità di Base e della
federazione, sottoporli all'approvazione del congresso e trasmetterli alla
commissione regionale. II Le garanzie
congressuali Art. 4 Anagrafe degli iscritti 1-L' Assegnazione dei delegati alle diverse assemblee
congressuali è stabilita sulla base del tesseramento del 2000 e dei nuovo
iscritti rilevati al 3 settembre 2001, in regola con il versamento delle
quote stabilite. 2-Gli elenchi nominativi degli iscritti, le singole
ricevute d'adesione e le quote associative alle Unità di Base ed alla
Sinistra Giovanile dovranno pervenire alla Commissione federale per il
congresso e l'anagrafe degli iscritti entro il 4 settembre 2001. 3-Le Unità di Base hanno l'obbligo di rendere tali
elenchi consultabili ai propri iscritti. 4-In caso di presunte irregolarità, gli iscritti
possono presentare entro 3 giorni dalla presentazione degli elenchi, formale
reclamo alla Commissione federale per il congresso, la quale è tenuta a
pronunciarsi, in modo insindacabile, entro 2 giorni. Art. 5 Le garanzie 1-La Commissione federale per il congresso provvede a
disciplinare la diffusione più ampia possibile del materiale congressuale. 2- La Commissione federale per il congresso ha il
compito di garantire che la fase congressuale si svolga in modo democratico e
che in tutte le iniziative ed in tutti i momenti del dibattito congressuale
sia assicurata piena parità di diritti ed opportunità, nei modi previsti dal
regolamento, a tutte le mozioni politiche. 3- In particolare, la Commissione federale per il congresso,
d'intesa con i rappresentanti delle mozioni, promuove l'illustrazione delle
mozioni tutti i congressi delle Unità di Base, garantendo la partecipazione
dei presentatori di tali documenti di loro rappresentanti. 4-La Commissione federale per il congresso designa un
proprio rappresentante, scelto preferibilmente tra i componenti la
Commissione stessa o gli organi di garanzia, a partecipare ai congressi delle
Unità di Base.Il rappresentante fa parte della presidenza del congresso cui è
stato designato, non ha diritto di voto, non interviene nel dibattito
congressuale, ha funzioni di garanzia sulla corretta applicazione dei
regolamenti congressuali. 5- Eventuali contestazioni sulla regolarità del
percorso della gestione dei congressi nelle Unità di Base vanno rivolte alla
Commissione federale per il congresso. 6- I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per
gravi irregolarità, dei congressi delle Unità di Base, o di singole decisioni
da loro prese, vanno presentati entro 2 giorni dallo svolgimento del
congresso alla Commissione federale per il congresso, che è chiamata a
decidere, entro i 2 giorni successivi.
III Composizione
e svolgimento dei congressi Art.6 Composizione svolgimento del Congresso della
Unità di Base ed elezione degli organismi dirigenti. 1-Partecipano con diritto di parola e di voto al
congresso della Unità di Base di appartenenza e possono essere eletti negli
organismi dirigenti o di garanzia nonché essere delegati ad un congresso di
livello superiore, gli iscritti regolarmente tesserati al 31/12/2000 che
abbiano rinnovato la tessera alla data di apertura del congresso ed i nuovi
iscritti alla data del 3 settembre. 2-I nuovi iscritti del 2001 tesserati dopo la data del
3 settembre partecipano ai congressi esclusivamente con diritto di parola. 3-Una volta esaurito il dibattito si procede alle
votazioni sulle mozioni e sui documenti politici proposti, all'elezione dei
delegati per i congressi di federazione, delle Unioni comunali ed
intercomunali, applicando le stesse norme per l'attribuzione dei delegati
previste nel vigente regolamento per il congresso federale, successivamente,
del segretario, dei direttivi e degli organi di garanzia delle Unità di Base. 4- La candidata o il candidato segretario deve
presentare un programma di indirizzo politico organizzativo unitamente ad un
vicesegretario ed una segreteria composta nel rispetto dell'art. 5 dello
Statuto. 5-Le votazioni avvengono secondo quanto previsto dagli
articoli 12-13-14-15-16 del regolamento nazionale. 6-I Congressi delle Unioni cittadine e delle Unioni
intercomunali si svolgeranno entro il 31 ottobre 2001, secondo un proprio
regolamento concordato con la Commissione per il Congresso federale. Art.7 Svolgimento del congresso della federazione ed
elezione degli organismi dirigenti. 1-Il
Congresso della federazione procede, al termine del dibattito, all'elezione
dei delegati al Congresso Regionale, all'elezione degli organismi dirigenti e
di garanzia e del segretario così come previsto dagli statuti e dai regolamenti
vigenti e con le modalità previste dagli articoli 13-14-15-16 del regolamento
nazionale. 2-Il
congresso federale procede, inoltre alla elezione di una quota non inferiore
al 50% dei candidati alla direzione regionale secondo i criteri previsti dal
regolamento regionale. 3-I
membri di diritto non possono superare la quota del 30 % del totale della
platea congressuale. 4-
La direzione della federazione è composta da: a- Dal segretario e dalla segreteria; b- Da 60 membri eletti dal Congresso federale; c- Dal Presidente del Comitato dei Garanti; d- Dal presidente della Sinistra Giovanile federale; e- Dalla coordinatrice federale delle donne; f- Dai deputati, dai Consiglieri provinciali, dai
consiglieri regionali e dai sindaci comunali iscritti nella federazione. La
composizione complessiva della direzione federale deve rispettare il
risultato dei voti conseguiti dalle mozioni nelle unità di base. A tal fine
la Commissione per il congresso è chiamata ad operare l'eventuale
riequilibrio. Art.8 Composizione del Congresso federale di Cagliari 1-Il congresso federale è composto dai
300 delegati eletti dai congressi
delle unità di base: a)
150 eletti in ragione dei
voti ottenuti alle ultime elezioni politiche (nella quota proporzionale), in
ragione di un delegato ogni 315 voti, garantendo un delegato ad ogni realtà
che abbia almeno 100 voti e 10 iscritti; nei comuni dove sono presenti più
realtà di base, i delegati assegnati dalla Commissione federale vanno ripartiti
d'intesa con le Unioni cittadine interessate; b)
150 eletti in base alla
somma degli iscritti del 2000 con i nuovi tesserati al 3 settembre del 2001, il rapporto sarà determinato, in
maniera proporzionale, dalla Commissione federale per il congresso e
l'anagrafe degli iscritti dopo il 4 settembre e comunicato alle singole unità
di base; c)
I delegati di diritto: -la segreteria della federazione; -il presidente della Commissione federale di garanzia; -la presidenza della Direzione federale; -il responsabile federale della Sinistra Giovanile, se
è eletto entro il 31/10/2001; -la coordinatrice federale delle donne, se è eletta
entro il 31/10/2001; -i parlamentari iscritti ai DS nella Federazione di
Cagliari; -i consiglieri regionali iscritti ai DS nella
Federazione di Cagliari; -il Capo gruppo nel Consiglio provinciale se iscritto
ai DS nella Federazione di Cagliari; -i sindaci ed i vice sindaci dei comuni iscritti ai DS
nella Federazione di Cagliari; -il presidente della Commissione federale per il
congresso; d) Un'ulteriore quota di delegati di diritto composta
da: -20 giovani eletti in un'Assemblea federale della
Sinistra Giovanile; -6 delegati eletti dalle autonomie tematiche
certificate a livello nazionale operanti nella federazione di Cagliari; E' compito della Commissione federale per il congresso
verificare e controllare le procedure di convocazione e di svolgimento di
tutte le iniziative sopradette. I partecipanti con diritto di parola ma non di voto: 2-tutti i componenti la
direzione federale, i componenti la Commissione federale di Garanzia che non
siano stati eletti delegati. Art.9 Norme transitorie Il presente regolamento, il regolamento nazionale e
l'elenco degli iscritti devono essere affissi alle bacheche delle Unità di
base in modo da consentire a tutti gli iscritti l'immediata consultazione. Si applicano al congresso di federazione e delle unità
di base, per quanto non previsto nel presente regolamento, le norme contenute
nel regolamento nazionale, nel regolamento regionale, nello statuto nazionale
ed in quello regionale vigenti. |
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